I reati contro le compagnie assicurative sono una piaga sociale: l’inscenare dei finti furti/sinistri e delle truffe, per intascare facili risarcimenti è in perenne aumento.
Con le nostre indagini antitruffe assicurative (art. 642 c.p.) smascheriamo chi, con frodi o raggiri, consegue ingiusti profitti a danno delle compagnie assicurative e degli istituti finanziari.
Siamo, inoltre, accreditatri presso l'ordine degli avvocati di Milano e, partner di primarie compagnie assicurative.
Agenzia Investigativa IDFOX SRL, esperienza internazionale ultra trentennale collegata con 170 paesi al mondo con oltre 400 corrispondenti on line (agenzie investigative e/o privati detective autorizzati dalle autorità dei loro paese)
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Chi Siamo
Il titolare Agenzia investigativa IDFOX Investigazioni, Max Maiellaro, con oltre 30 anni di esperienze investigative maturate nella Polizia di Stato, già diretto collaboratore del Conte Corrado AGUSTA, ex Presidente dell’omonimo Gruppo AGUSTA SpA, è stato inoltre responsabile dei servizi di sicurezza di una multinazionale, nonché presso vari gruppi operanti in svariati settori quale metalmeccanici, chimica, oreficeria, tessile, alta moda, elettronica e grande distribuzione, ha sempre risolto brillantemente ogni problematica investigativa connessa a: infedeltà aziendale, ai beni, dai marchi e brevetti dalla concorrenza sleale e alla difesa intellettuale dei progetti, violazione del patto di non concorrenza, protezione know-how ed alla tutela delle persone e della famiglia, nonché referente abituale di imprenditori, manager, multinazionali, compagnia assicurative e studi Legali, su tutto il territorio Italiano ed anche Estero. 0periamo in tutti i rami assicurativi, confrontandosi costantemente con le Autorità sia in tutta Italia
Il team dell’Agenzia investigativa IDFOX, formato da ex appartenenti delle Forze di Polizia, utilizza tutte le opportune tecniche nell’attività di intelligence, ricercando mezzi e sistemi sempre all’avanguardia.
La nostra missione è garantire informazioni innovative, per uso legale, per prevenire il rischio di frodi alle compagnie di assicurazioni.
COSA FACCIAMO:
NEWS
ATTENZIONE ALLE COMPAGNIE “TRUFFA”
Di seguito Vi suggeriamo alcuni consigli per difendervi dai truffatori!!!
Phishing Smishing
Sono mail o SMS con il mittente contraffatto: sembrano provenire dalla tua compagnia assicurativa ma in realtà vengono inviati da criminali informatici. In genere ti chiedono di confermare dei dati personali o dei codici di accesso, spesso fornendoti un link o un allegato che rimandano a pagine web false.
Vishing
È il phishing vocale, ossia ricevi una telefonata da qualcuno che si fa passare per la tua compagnia assicurativa e cerca di farsi dare i tuoi dati, magari usando la scusa di una pratica urgente o finto sinistro.
Quando sei online ricordati di:
- usare sempre una rete sicura a una pubblica (wifi di aeroporti, caffetterie, pub ecc.)sono sconsigliati!!!
- non comunicare mai a nessuno i tuoi codici di accesso;
- non memorizzare le tue password sul browser;
-se devi scambiare dati riservati, controlla che l'indirizzo del sito corrisponde realmente alla tua compagnia.
-per qualsiasi dubbio chiama il referente della tua compagnia.
Osservando i dati pubblicati dal sito ACI.it si apprende che negli anni scorsi sulle strade italiane, si sono registrati 172.553 incidenti con lesioni a persone, che hanno causato 3.334 decessi e 242.919 feriti. Rispettivamente 472 incidenti, 9 morti e 665 feriti in media ogni giorno. Questi dati, oltre a far riflettere sull’andamento dell’incidentalità stradale, denotano un assurdo primato degli incidenti nel nostro Paese, incremento verificatosi principalmente nelle aree urbane. Le azioni del controllo su strada, con l’avvento delle nuove normative ed in particolare della legge sull’omicidio stradale, ha posto sugli operatori di settore una maggiore responsabilità, soprattutto nella rilevazione di un sinistro stradale. Grazie alla ns esperienza ultra trentennale siamo il partener ideale di compagnia di assicurazioni.
l'Agenzia Investigativa International Detectives Fox – IDFOX Since 1991, grazie alla nostra esperienza investigativa ultra trentennale, siamo in grado di fornire un valido supporto alle Compagnie Assicurative attraverso indagini ad hoc per accertare l’esatta dinamica dei sinistri avvenuti ed escussione delle persone coinvolte ed è svolta attraverso l’acquisizione degli atti presso le autorità eventualmente intervenute, la ricerca dei testimoni e verifica delle dichiarazioni rese dalle parti interessate, ricostruzione cinematica presso il luogo del sinistro corredato di rilievi fotografici, nonchè accertamenti su mezzi e/o soggetti, attivando anche osservazioni statico-dinamiche su eventuali lesionati oppure, scovare, presunti soggetti deceduti, per incassare polizze milionarie. NOI LI TRVIAMO!!! li INCASTRIAMO!!!
Le nostre indagini sono utili per accertare la veridicità dell’evento e consentire in tempi utili la corretta istruzione del sinistro.
Al termine delle indagini verrà rilasciato, alla Compagnia Assicurativa, un dettagliato report probatorio, contenete tutte le notizie raccolte: ricostruzione del sinistro, eventuali verbali acquisiti, dichiarazioni rese e altri elementi per un eventuale uso Legale.
Ivass, Istituto di vigilanza sulle assicurazioni private, ha scoperto 7 siti irregolari che distribuivano polizze Rc auto false, con la conseguenza che i contratti stipulati dai clienti non sono validi e i veicoli non sono assicurati.
I siti irregolari
Ecco i siti risultati non conformi alla normativa, con i nomi e gli indirizzi internet riportati nel comunicato dell'Istituto diffuso ora dall'agenzia stampa Adnkronos:
* www.assicurazioni-beccucci.it;
* www.manziassicurazioni.it;
* www.cafassirca.it;
* www.mansuttibrokers.com;
* www.segugioassicura.com;
* www.cercalassicurazione.it;
* www.sicurezzaassicurazioni.com.
Come difendersi
Come possono difendersi i clienti di fronte a questi fenomeni? L'Istituto di vigilanza raccomanda "di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea".
In particolare, l'Ivass consiglia ai consumatori di "controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito dell'autorità gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia", sottolineando che ci sono "elenchi generali ed elenchi specifici per la Rc auto, imprese italiane ed estere".
Inoltre, è consigliabile verificare "il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l'Elenco degli intermediari dell'Unione europea" e consultare "l'elenco degli avvisi relativi ai casi di contraffazione, società non autorizzate e siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione".
Infine, l'Ivass ricorda che "i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati".
Per conoscere i precedenti casi analoghi rilevati dall'Ivass, leggi anche assicurazione auto: segnalati nuovi siti irregolari.
N E W S
Colpo di frusta: la radiografia non è l'unico mezzo utilizzabile dal medico legale
Niente valutazioni probabilistiche, ma la Cassazione rammenta che la radiografia non è l'unico mezzo utilizzabile dal medico legale
- In tema di risarcimento del danno biologico da cd. micropermanente, ai sensi dell'art. 139, comma 2, del d.lgs. n. 209/2005 (come modificato dal decreto Cresti Italia e incidentalmente dalla L. n. 124/2017), la sussistenza dell'invalidità permanente non può essere esclusa per il solo fatto di non essere documentata da un referto strumentale per immagini.
* Danno biologico da nicropermanenti: niente automatismi. Danno biologico da nicropermanenti: niente automatismi
Non è dunque possibile applicare un mero automatismo che vincoli il riconoscimento di tale danno ad una verifica strumentale, ma resta comunque ferma la necessità che l'accertamento della sussistenza della lesione dell'integrità psico-fisica avvenga secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi.
È il principio di diritto ribadito dalla Corte di Cassazione, terza sezione civile, nell'ordinanza n. 9865/2020 (sotto allegata) che ha accolto il ricorso dell'infortunato contro la sentenza d'appello che gli aveva liquidato il danno non patrimoniale limitandolo al risarcimento del solo danno biologico da inabilità temporanea, non riconoscendo alcun postumo di natura permanente né il danno morale.
Lesioni micropermanenti: non basta il solo criterio anamnestico
Gli Ermellini rammentano che l'art. 139 del codice delle assicurazioni private, come modificato dal "Cresci Italia" (D.L. n. 1/2012), mira a prevenire accertamenti del danno biologico permanente, nel caso di lesioni di lieve entità, fondati esclusivamente sul c.d. "criterio anamnestico", cioè sulla raccolta delle sensazioni psicofisiche riferite dal paziente, in quanto tali dipendenti da margini di apprezzamento del tutto soggettivi ed insuscettibili di alcuna obiettiva verifica medico-legale.
Ciò, infatti, condurrebbe a evidenti incertezze sull'effettiva sussistenza della menomazione e conseguenti riflessi negativi in termini di rilevanza statistica delle richieste di liquidazione dei danni da micro permanenti, nonchè sulla gestione dei sistemi assicurativi e sull'incidenza sui premi della polizza assicurativa.
L'analisi del medico legale
La norma in questione esplicita i criteri scientifici di accertamento e valutazione del danno biologico tipici della medicina-legale (ossia il visivo-clinico strumentale, non gerarchicamente ordinati tra loro, né unitariamente intesi, ma da utilizzarsi secondo le leges artis), senza porre vincoli predeterminati alla efficacia probatoria della metodologia impiegata dal medico-legale.
Assicurazioni auto: segnalati 6 nuovi siti irregolari
Scoperti dall'Ivass 6 siti internet che distribuiscono polizze assicurative false: consumatori allertati.
L'ivass segnala oggi la presenza di altri 6 siti internet irregolari, poiché la distribuzione di polizze assicurative che avviene per loro tramite comporta che "le polizze ricevute dai clienti sono false e i relativi veicoli non sono assicurati".
Lo si legge in un comunicato dell'Istituto, diffuso ora dall'agenzia stampa Adnkronos. I siti abusivi sono i seguenti:
* www.assiassicover.it;
* www.goldassicura.com;
* www.ssicuraqui.it;
* www.latemporanea.net;
* www.directassicurazione.com;
* www.quixabrokerassicura.com.
L'Ivass raccomanda di adottare le opportune cautele nella valutazione di offerte assicurative via internet o telefono (anche via WhatsApp), soprattutto se di durata temporanea. In particolare, l'Ivass consiglia ai consumatori di controllare, prima del pagamento del premio, che i preventivi e i contratti siano riferibili a imprese e intermediari regolarmente autorizzati e di consultare sul sito www.ivass.it: gli elenchi delle imprese italiane ed estere ammesse ad operare in Italia (elenchi generali ed elenchi specifici per la r. c. auto, italiane ed estere); il Registro unico degli intermediari assicurativi (RUI) e l'Elenco degli intermediari dell'Unione Europea; l'elenco degli avvisi relativi ai Casi di contraffazione, Società non autorizzate e Siti internet non conformi alla disciplina sull'intermediazione.
L'Ivass sottolinea, in particolare, che i pagamenti dei premi effettuati a favore di carte di credito ricaricabili o prepagate sono irregolari e che sono irregolari anche i pagamenti effettuati a favore di persone o società, non iscritte negli elenchi sopra indicati. I consumatori possono chiedere chiarimenti ed informazioni al Contact Center Consumatori dell'Ivass.
L'Ivass ricorda che i siti internet o i profili Facebook (o di altri social network) degli intermediari italiani che svolgono attività on-line devono sempre indicare:
1. i dati identificativi dell'intermediario;
2. l'indirizzo della sede, il recapito telefonico,
3. il numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica certificata;
4. il numero e la data di iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi;
5. l'inicazione che l'intermediario è soggetto al controllo dell'Ivass.
I siti o i profili Facebook (o di altri social network) che non contengono le informazioni sopra riportate non sono conformi alla disciplina in tema di intermediazione assicurativa ed espongono il consumatore al rischio di stipulazione di polizze contraffatte.
Per gli intermediari dello Spazio Economico Europeo (SEE) abilitatati ad operare in Italia il sito internet deve riportare, oltre ai dati identificativi, il numero di iscrizione nel Registro dello Stato membro di origine, l'indirizzo di posta elettronica, l'indicazione dell'eventuale sede secondaria e la dichiarazione di abilitazione all'esercizio dell'attività in Italia con l'indicazione dell'Autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
Frodi assicurative, la Corte di Strasburgo approva le investigazioni private.
La Corte di Strasburgo ha dichiarato legittimo il ricorso alle investigazioni private per smascherare truffe ai danni delle assicurazioni
Il 17 gennaio scorso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) si è espressa a favore di una compagnia assicurativa che aveva ingaggiato un investigatore privato per smascherare una truffa, rigettando altresì il ricorso di una coppia svizzera. I fatti in questione risalgono al 2001 quando l'uomo era rimasto ferito a seguito di un incidente stradale. In qualità di passeggero, aveva avviato un'azione di risarcimento dei danni subiti contro i conducenti dei veicoli coinvolti, per un totale di 1,8 milioni di franchi. La compagnia assicurativa, ritenendo eccessiva la somma richiesta e per verificare le reali condizioni del proprio assistito, aveva deciso di affidarsi a una società di investigazioni private.
Nel corso del 2006 i detective hanno fotografato e filmato per quattro giorni consecutivi i movimenti dell'uomo, constatando che quest'ultimo era in grado di condurre una vita normale e svolgere serenamente attività quali fare la spesa, lavare l'auto e alzare pesi. La donna appariva in alcune scene, ma era difficilmente identificabile. A seguito delle indagini, la coppia ha avviato un giudizio per azione illecita contro la privacy, ma il Tribunale federale elvetico ha respinto la richiesta. A questo punto marito e moglie si sono rivolti al CEDU, ma il risultato è rimasto invariato.
I giudici di Strasburgo hanno rigettato il ricorso, in quanto la sfera privata non è stato violata nel corso delle indagini. Infatti, l'uomo è stato ripreso in luogo pubblico e le informazioni sulla moglie, raccolte per caso e senza legami con l'inchiesta, sono lontane dal poter essere considerate una sorveglianza sistematica. Di fatto quindi, la sentenza dichiara legittima l'azione intrapresa dalla compagnia assicurativa, infliggendo un duro colpo ai così detti "furbetti delle assicurazioni". La decisione del CEDU conferma la possibilità da parte delle compagnie assicurative di affidarsi agli investigatori privati per smascherare frodi, sempre più ricorrenti, senza rischiare di incappare nella violazione della privacy altrui.
La truffa alle assicurazioni rappresenta una piaga nel nostro Paese. Anche la Corte di Strasburgo si è pronunciata favorevolmente sulla possibilità da parte delle compagnie assicuratrici di affidarsi a un detective privato per scoprire eventuali truffatori
In Italia le frodi alle compagnie assicurative rappresentano "un'abitudine ormai consolidata", che coinvolge non solo gli automobilisti, ma anche medici, avvocati, etc. A pagarne le conseguenze sono i cittadini onesti che vedono l'importo delle loro polizze salire di anno in anno, perché le assicurazioni scaricano su di loro le spese delle truffe.
I dati più recenti riguardano il 2017. Secondo Ania, l'incidenza media dei sinistri esposti a rischio frode è pari al 22,4%, uno su cinque. Il problema si fa sentire in particolare al Sud, dove quasi il 35% dei sinistri denunciati è risultato sospetto. In particolare, la regione messa peggio è la Campania, con il 44% di sinistri auto a rischio frode, a cui seguono il Molise (33%) e la Calabria (28%). Sul totale dei sinistri, quelli soggetti ad "approfondimento rischio frode" sono soltanto il 12,4%.
Questo numero coincide grosso modo con le compagnie assicurative che si affidano alle agenzie di investigazioni private per scoprire eventuali truffatori. Infatti, tramite pedinamento gli investigatori privati possono verificare se i danni subiti dall'assicurato coincidono con la realtà. Comportandosi in questo modo le assicurazioni rispettano l'attuale ordinamento giuridico in materia che ritiene legittimo l'utilizzo dei detective privati per smascherare eventuali frodi e salvaguardare il patrimonio aziendale. Tutt'al più, che oltre agli interessi della compagnia assicuratrice, le truffe toccano anche l'interesse della collettività, ovvero di tutti gli altri assicurati.
Proprio su questo punto ha fatto leva la Corte di Strasburgo, che in merito a una sentenza dello scorso gennaio, ha ritenuto "inammissibile" il ricorso di una uomo coinvolto in un incidente stradale. L'uomo era stato pedinato da un detective privato perché, a seguito di un incidente, aveva lamentato "considerevoli dolori fisici". Così, la compagnia assicuratrice ha assoldato un investigatore privato per verificare la situazione del suo assicurato ed ha scoperto che quest'ultimo era in grado di compiere azioni (come alzare pesi, etc...) in netto contrasto con quanto affermato precedentemente. L'uomo è stato condannato, ma ha presentato ricorso, arrivando fino alla Corte di Strasburgo lamentando una violazione della privacy personale da parte della compagnia assicuratrice. La Corte ha rigettato prontamente il ricorso, dichiarando che "l'assicuratore ha il diritto di svolgere attività di investigazione privata, soprattutto perché l'interesse fatto valere dalla compagnia assicurativa non può essere ritenuto totalmente privato, in quanto questi rappresenta anche i diritti di tutti gli altri assicurati"
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Polizza assicurazione sulla vita: ultime sentenze
N E W S
Incidenti stradali: torna la radiografia obbligatoria
L'accertamento delle lesioni micropermanenti per danno biologico è soggetto a criteri medico - legali rigorosi ed obiettivi: ecco quando gli accertamenti strumentali sono necessari. Cass. ord. n. 32483/2019.
Chi si fa male a seguito di un incidente stradale e intende ottenere il risarcimento del danno da parte dell'assicurazione dovrà sottoporsi ad esami diagnostici come la radiografia tutte le volte in cui le lesioni lamentate sono difficilmente verificabili mediante una normale visita medica.
A tali conclusioni è giunta una recente ordinanza della Cassazione [1] che ritorna sul tema del cosiddetto danno micropermanente.
Da quando la legge 27/2012 ha introdotto la stretta sui risarcimenti stradali, la Cassazione ha avuto più volte modo di pronunciarsi in merito all'interpretazione della riforma. La nuova normativa, come noto, ha modificato l'articolo 139 del Codice delle assicurazioni disponendo che:
* per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito;
* le lesioni di lieve entità - quelle con danno biologico fino al 9% - che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, oppure visivo, con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio di strumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente.
In buona sostanza, la nuova normativa subordina il risarcimento alla possibilità di verificare la lesione o attraverso una visita del medico o attraverso un esame diagnostico.
Il problema si è così immediatamente posto per i cosiddetti colpi di frusta, le cui conseguenze sono sintomatiche, e quindi riferite solo dagli automobilisti, ma non rilevabili tramite l'esame del medico o accertamenti strumentali. Ragion per cui, tali lesioni, sono finite nella ghigliottina della nuova legge.
Per evitare, però, che un'interpretazione troppo rigida della riforma amputasse i diritti anche a chi non sfrutta i tamponamenti per ottenere indebiti vantaggi dall'assicurazione, la Corte ha escluso, in passato, la necessità della radiografia laddove vi sia comunque un'attestazione del medico a confermare la lesione del paziente. Insomma, la radiografia può essere sostituita da un certificato che comprovi il colpo di frusta o qualsiasi altra conseguenza fisica, anche se di lieve entità, ossia sotto i 9 punti percentuali di danno biologico.
Per ottenere il risarcimento dall'assicurazione basta che il danno alla persona sia riscontrato da una semplice visita medica. La Cassazione non sembra privilegiare il riscontro di uno specialista del settore, ma è sicuramente da preferire la struttura pubblica a quella privata. Leggi Incidente stradale: quali certificati medici? e Colpo di frusta per incidente: la radiografia è necessaria?
Nella più recente ordinanza, però, la Suprema Corte sposa una linea più rigorosa. E stabilisce: "In tema di risarcimento del danno micropermanente, l'accertamento della lesione dell'integrità psicofisica deve avvenire secondo criteri medico-legali rigorosi ed oggettivi: al riguardo, l'esame clinico strumentale non è l'unico mezzo probatorio utile per il riconoscimento della lesione a fini risarcitori, ma lo diviene ogniqualvolta si tratti di una patologia difficilmente verificabile sulla base della sola visita medico-legale".
Questo significa che la parte che abbia subìto un incidente stradale e pretenda di dimostrare il danno patito a seguito dello scontro, non può limitarsi a chiedere al giudice la nomina di un consulente tecnico d'ufficio (il cosiddetto CTU), ma deve prima procurarsi le prove della lesione, prove evidentemente costituite dalle radiografie. Il CTU, infatti, non è uno strumento per integrare le carenze delle parti nell'assolvimento dell'onere della prova, ma solo un coadiuvatore del giudice nelle valutazioni di elementi già acquisiti.
Insomma, le prove del danno vanno acquisite prima della causa e non durante la stessa. E tali prove, in caso di incidente stradale, se non consistono in un certificato medico che dichiara accertate le lesioni, devono per forza coincidere con la radiografia o altro esame diagnostico.
note
[1] Cass. ord. n. 32483/2019.
IVASS: il contenzioso Rc auto e natanti 2018
I dati del Bollettino statistico IVASS sulla situazione del contenzioso assicurativo 2010-2018 nel settore Rc auto e Natanti
L'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) ha pubblicato il Bollettino statistico sulla situazione del contenzioso assicurativo nella R.C.A. e Natanti (responsabilità civile autoveicoli e natanti), aggiornato al 2018.
Viene evidenziata, ancora, una significativa conflittualità nel settore, in particolar modo, per le controversie concernenti: la liquidazione dei sinistri, l'attribuzione delle responsabilità, la quantificazione del danno ovvero i dinieghi delle imprese di assicurazione di concedere l'accesso agli atti del fascicolo del sinistro trattato.
Lento e difficile risulta lo smaltimento del contenzioso pendente, nonostante l'intervento dell'IVASS che, con un monitoraggio costante sulle imprese di assicurazione, intende sensibilizzare il mercato sulle possibilità di ridurre il contenzioso assicurativo. L'attento presidio organizzativo nella prevenzione e gestione del rischio rappresentano il presupposto imprescindibile sia per una sana e prudente gestione dell'impresa assicurativa che per la riduzione dei costi impropri e il contenimento dei prezzi di tariffa.
Il numero di cause pendenti, anche, ultra quinquennali, è ancora elevato a causa della durata dei processi, determinando forti disagi per i danneggiati e l'impiego di risorse finanziarie, di lungo periodo, per coprire il pagamento dei sinistri riservati, comprimendo, altresì, i risultati del conto economico delle imprese.
I lunghi periodi del contenzioso pendente incidono, quindi, negativamente sia sul livello dei premi assicurativi sia sull'attribuzione del "malus" tariffario al responsabile del sinistro che avviene soltanto con la registrazione del pagamento del sinistro.
La situazione del contenzioso assicurativo R.C.A. e Natanti
[Torna su]
Al 31 dicembre 2018 il numero delle cause pendenti, in ogni grado di giurisdizione, è pari a 230.777 (-6% circa del 2017) e con una contrazione, nel periodo 2010-2018, di circa -24% rispetto al 2010;
- nel periodo 2010-2018 il numero dei sinistri a riserva si riduce del -36%, passando da 1.667.938 del 2010 a 1.069.774 del 2018. Una riduzione che, presumibilmente, può essere dipesa dalla crisi economica che ha ridotto la circolazione dei veicoli con la relativa diminuzione dei sinistri nonché dai sistemi di sicurezza adottati sui nuovi veicoli. In termini, invece, d'impatto economico, probabilmente, si sono fatti sentire gli effetti della nuova normativa sulle lesioni micro-permanenti (Legge n. 27/2012);
- per quanto concerne i sinistri riservati, invece, la frequenza delle cause, nello stesso succitato periodo, risulta crescente per i primi cinque anni (dal 18,2% del 2010 al 24% del 2014, valore massimo) e si attesta al 21,6% nel 2018. Una causa ogni 5 sinistri a riserva;
- le cause civili e penali pendenti a fine 2018 nei rami r.c. auto e natanti, in ogni grado di giurisdizione, sono stati pari a n. 230.777 (-6% rispetto al 2017 con n.245.476 e -24% rispetto al 2010). Il numero dei nuovi sinistri, portati a processo nel 2018 (n.66.760) sono in decremento con una variazione del -47,6% rispetto al 2010;
La durata dei processi
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L'elevata durata dei processi incide negativamente, anche, nel contenzioso assicurativo, determinando una bassa velocità di smaltimento delle cause pendenti, in generale al 31 dicembre 2018, si osserva che:
- il numero complessivo delle cause civili pendenti è pari a n.228.139 (-6% rispetto al 2017);
- le cause penali sono 2.638 in aumento di +9,7%;
- la differenza tra le cause civili promosse e chiuse mostra un saldo pari a -10.476 (-2.708 nel 2017), con una riduzione del contenzioso pendente, dato dal minor numero di cause aperte;
- per quanto concerne l'ammontare degli importi si registrano: 5,7 miliardi di euro di cui 311 milioni per cause penali. Un peso del 32% sulla riserva sinistri complessiva dei rami r.c. auto e natanti e con importo riservato medio per causa pendente di circa 24.000 euro.
Il contenzioso civile di I grado
Per quanto concerne il contenzioso civile di I grado (216 mila cause) si evidenzia:
- una concentrazione del contenzioso in Campania, ove figura il 39% del totale nazionale (Napoli 26%), per un importo a riserva di 1,1 miliardi, e nel Lazio (14%);
- la frequenza delle cause in termini di numero sinistri a livello nazionale è pari al 20,4% dei sinistri a riserva, una causa ogni 5 sinistri a riserva, con punte del 45% a Caserta e del 44% a Napoli;
- le sentenze favorevoli alle imprese costituiscono in numero il 16% e in valore il 12% del totale;
- le cause chiuse con transazione sono pari in numero al 46% e in valore al 56% del totale. La transazione su "an" e "quantum" è lo strumento più utilizzato dalle parti per risolvere le cause;
- i contenziosi chiusi con soccombenza dell'impresa assicurativa sono pari in numero al 21% e in valore al 32% del totale;
- la velocità di evasione del contenzioso a livello nazionale raggiunge in numero il 37% e in importo il 18%;
- la velocità di evasione del contenzioso a livello nazionale raggiunge in numero il 37% e in importo il 18%;
- l'importo a riserva per cause civili chiuse con transazione o soccombenza della compagnia di assicurazioni, ancora, da liquidare è pari a 292 milioni (516 milioni nel 2017), di cui 70 milioni riferiti a Napoli e 26 milioni a Roma.
Infine:
- le cause civili pendenti segnano un picco di 45.945 (pari ad un quinto del totale) in relazione ai sinistri avvenuti nel 2016 e in corrispondenza del termine prescrizionale di due anni. Nel 2018 sono state promosse numerose cause civili di I grado, pari al 28% del totale su sinistri pregressi, evidenziando una lenta formazione del contenzioso;
- le cause civili ultra quinquennali di I grado in numero sono il 26% delle cause totali e in relazione all'importo il 47%, evidenziando una lenta eliminazione del contenzioso pendente.
Il contenzioso civile di II e III grado
[Torna su]
A fine 2018 sono pendenti 11.765 cause, in diminuzione del -9,6% rispetto al 2017 (13.008 nel 2017) e costituite per l'87% da cause ultra quinquennali;
- nel 2018 si registrano 6.463 procedimenti innanzi i Tribunali (7.032 nel 2017);
- presso le Corti d'Appello nel 2018 vi sono 4.564 procedimenti (5.543 nel 2017) in diminuzione del -18% rispetto al 2017 e del -33% rispetto al 2010 (6.820);
- le cause presso la Corte di Cassazione sono 355, in calo di -18% rispetto al 2017 (433);
- le cause civili di II e III grado pendenti al 31 dicembre 2018 registrano un importo complessivo a riserva di 477 milioni (525 milioni nel 2017), di cui 427 milioni per cause con danni alla persona (90% del totale);
- l'importo medio a riserva è di 40.567 euro (43.526 euro a fine 2016, -6,8%);
- le cause civili ultra quinquennali per importo sono pari al 96% del totale, evidenziando così una lenta eliminazione del contenzioso pendente. In particolare, le somme a riserva relative ai sinistri, con anno di avvenimento 2010 e precedenti, sono pari al 79% del totale.
Leggi le ultime sentenze su: polizza assicurativa sulla vita; sottoscrizione della polizza; natura del contratto; condizioni di salute dell'assicurato; rispetto delle regole di leale comportamento dell'impresa emittente, dell'intermediario e del promotore; rischio dell'assicurato; assicurazione sulla vita a favore di un terzo.
Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, n.12261
* 1 Assicurazione sulla vita: controllo del giudice
* 2 Stipulazione della polizza vita: reticenza dell'assicurato
* 3 Polizza assicurativa sulla vita e contratto di investimento finanziario
* 5 L'assicurazione sulla vita di un terzo
* 6 Polizze di assicurazione sulla vita ed evasore fiscale
* 7 Polizza index linked: esclude qualsiasi rischio finanziario a carico dell'assicurato?
* 8 Polizza vita: ha una natura mista?
* 9 Assicurazione sulla vita: modifica della designazione del beneficiario
* 10 Assicurazione sulla vita a favore di un terzo e revoca del beneficio
* 11 Sostituzione del contraente originario
* 12 Pagamento del riscatto al fallito
Assicurazione sulla vita: controllo del giudice
In tema di contratto di assicurazione sulla vita stipulato prima dell'entrata in vigore della l. n. 262 del 2005 e del d.lgs. n. 303 del 2006, nel caso in cui sia stabilito che le somme corrisposte dall'assicurato a titolo di premio vengano versate in fondi di investimento interni o esterni all'assicuratore e che, alla scadenza del contratto o al verificarsi dell'evento in esso dedotto, l'assicuratore sarà tenuto a corrispondere all'assicurato una somma pari al valore delle quote del fondo mobiliare in quel momento (polizze denominate "unit linked"), il giudice di merito, al fine di stabilire se l'impresa emittente, l'intermediario e il promotore abbiano violato le regole di leale comportamento previste dalla specifica normativa e dall'art. 1337 c.c., deve interpretare il contratto, e tale interpretazione non è censurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivata, al fine di stabilire se esso, al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato).
Cassazione civile sez. III, 05/03/2019, n.6319
Stipulazione della polizza vita: reticenza dell'assicurato
Per valutare la correttezza del comportamento assunto dall'assicurato in rapporto agli obblighi informativi cui era tenuto nello stipulare la polizza "vita", il giudice deve porre la sua attenzione sugli elementi denotanti le condizioni di salute, presenti al tempo della sottoscrizione della polizza, già noti o conoscibili da parte dell'assicurato in base a un criterio di ordinaria di diligenza, senza tener conto di quanto accaduto ex post se non in termini di ulteriore elemento di riscontro circa il collegamento logico -temporale con lo stato pregresso di salute.
Cassazione civile sez. III, 05/10/2018, n.24563
Polizza assicurativa sulla vita e contratto di investimento finanziario
La polizza assicurativa sulla vita, deve essere identificata come quella in cui il rischio dell'assicurato - cioè l'evento relativo alla sua esistenza - è assunto dall'assicuratore, mentre si tratta di un contratto di investimento finanziario quando il rischio di performance viene completamento assunto dall'assicurato, precisando che l'intermediario è obbligato a fornire con chiarezza, tutte le informazioni adeguate sulla natura, i rischi e le implicazioni delle operazioni o del servizio la cui conoscenza è necessaria per effettuare consapevoli scelte d'investimento o disinvestimento.
Corte appello Firenze sez. II, 28/09/2018, n.2214
Polizza linked
Va confermata la sentenza di merito che, in mancanza di garanzia della conservazione del capitale alla scadenza, abbia considerato la polizza linked non già come contratto di assicurazione sulla vita, bensì alla stregua di investimento da parte di coloro che figurano come assicurati, con la conseguenza che trova applicazione la disciplina specifica degli strumenti finanziari.
Cassazione civile sez. III, 30/04/2018, n.10333
L'assicurazione sulla vita di un terzo
Nel caso di assicurazione sulla vita di un terzo, la necessità del consenso scritto di questi alla stipulazione, di cui al comma 2 dell'art. 1919 c.c., non sussiste nel caso in cui il beneficiario della polizza non sia il contraente ma il terzo stesso (portatore del rischio) ovvero i suoi eredi, o comunque soggetti da lui indicati, in quanto in tal caso ci si troverebbe in realtà in presenza di una normale assicurazione a favore di terzo.
Cassazione civile sez. III, 15/02/2018, n.3707
Polizze di assicurazione sulla vita ed evasore fiscale
Il mero status di evasore fiscale non è sufficiente ai fini del giudizio di pericolosità generica che legittima l'applicazione della confisca, considerato che i requisiti di stretta interpretazione necessari per l'assoggettabilità a tale misura sono indicati dal d.lg. 159 del 2011, artt. 1 e 4 e concernono i soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi e che vivano abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose, requisiti non automaticamente e necessariamente sovrapponibili all'evasore fiscale, in sé e per sé considerato. Viceversa ben può ritenersi pericolo il soggetto condannato in via definitiva ad una significativa pena per associazione a delinquere finalizzata al compimento di una serie plurima ed indefinita di reati fiscali.
La disposizione dell'art. 1923 c.c., secondo cui le somme dovute dall'assicuratore al contraente o ai beneficiari non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare, riguarda i rapporti civilistici e il sequestro penale può avere ad oggetto una polizza assicurativa sulla vita in quanto le finalità di tale misura cautelare reale, funzionale alla confisca, non risentono delle limitazioni riguardanti i rapporti tra privati.
Cassazione penale sez. II, 10/01/2018, n.8584
Polizza index linked: esclude qualsiasi rischio finanziario a carico dell'assicurato?
Le polizze "Index linked", attraverso il meccanismo del collegamento ad un valore di riferimento, permettono di sfruttare l'eventuale rialzo dei mercati finanziari, ma non è meno vero, tuttavia, che, pur avendo al loro interno tale componente finanziaria, esse rimangono comunque prodotti assicurativi, sia perché l'assicuratore corre il rischio c.d. demografico, in quanto la prestazione è comunque dovuta al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (copertura caso morte), sia perché il rischio delle perdite finanziarie è sostenuto dall'assicuratore quanto meno nel consentire, a determinate condizioni, il riscatto anticipato della polizza. Ne consegue che, se lo schema giuridico delle polizze "Index Linked" è quello di un contratto di assicurazione sulla vita, è corretto affermare che tale contratto è caratterizzato dalla certezza della prestazione prevista alla scadenza della polizza (capitale minimo liquidabile alla scadenza) e dalla funzione di garanzia del risparmio e che deve ritenersi escluso qualsiasi rischio finanziario a carico dell'assicurato-contraente.
Corte appello Roma sez. III, 31/07/2017, n.5204
Polizza vita: ha una natura mista?
La polizza vita ha una natura mista considerato che, sempre disegnata come un contratto di assicurazione, di fatto modella le prestazioni assicurative agganciandole in toto ad uno strumento finanziario, poiché non garantisce che al momento del verificarsi dei presupposti - per il caso di vita dell'assicurato - venga riversato un valore fisso, quanto meno comprensivo di quanto pagato a titolo di premio (e quindi il capitale), ma riconduce il quantum della prestazione dell'assicuratore esclusivamente all'andamento del titolo, cosicché per l'assicurato non vi è alcune copertura assicurativa garantita, bensì una prospettiva di contenuto spiccatamente finanziario, di profitto o di perdita, legata all'andamento del titolo, e alla solvibilità dell'emittente di detto titolo.
Tribunale Bologna sez. IV, 17/07/2017, n.1546
Assicurazione sulla vita: modifica della designazione del beneficiario
La designazione di un terzo beneficiario nell'assicurazione sulla vita comporta che, ai sensi dell'art. 1920 c.c., il credito avente ad oggetto il futuro indennizzo esce dal patrimonio del contraente, tanto da determinare un oggettivo ed immediato "impoverimento" dello stesso, a nulla rilevando che tale designazione produrrà effetti solo alla morte del contraente.
Tribunale Vicenza sez. I, 21/03/2017, n.946
Assicurazione sulla vita a favore di un terzo e revoca del beneficio
La modifica di una precedente designazione a beneficiario di una polizza sulla vita a favore di terzi deve essere inequivoca.
Detta modifica può essere contenuta anche nello stesso testamento, ma in questo caso deve essere esplicita (nel caso di specie il tribunale ha ritenuto di escludere una revoca implicita dell'originaria designazione in quanto il defunto non aveva espressamente revocato la precedente designazione come beneficiario della polizza di suo nipote e neppure aveva ritenuto di attribuire specificamente le somme assicurate a soggetti diversi dai beneficiari originari).
Tribunale Verona, 15/11/2016
Sostituzione del contraente originario
Nei contratti di assicurazione sulla vita o misti rispetto ai quali è ammessa la sostituzione del contraente originario, l'assicurazione è tenuta a verificare che il consenso al mutamento della persona del contraente provenga dall'originario contraente e quindi a porre in essere gli accorgimenti necessari per evitare che il mutamento del contraente, cioè del soggetto che ha la piena disponibilità della polizza (ed anche di variare in ogni tempo il beneficiario), possa essere effettuato all'insaputa del contraente medesimo.
Tribunale Bari sez. II, 23/09/2016, n.4772
Pagamento del riscatto al fallito
Le somme versate dalla compagnia assicuratrice all'assicurato fallito a titolo di riscatto della polizza vita sono sottratte all'azione di inefficacia di cui all'art. 44 l.fall. in virtù del combinato disposto degli artt. 1923 c.c. e 46, comma 1, n. 5, l.fall., riguardando l'esonero dalla disciplina del fallimento tutte le possibili finalità dell'assicurazione sulla vita e, dunque, non solo la funzione previdenziale ma anche quella di risparmio.
Cassazione civile sez. I, 14/06/2016, n.12261
Incidenti stradali: prove dalle timeline degli smartphone coinvolti -
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* Controlli Difensivi per malattia sospetta.. anche indagini e perizie informatiche
La sentenza n. 18507/2016 della Corte di Cassazione ha confermato e rinnovato la legittimità dei controlli difensivi dell'azienda per sospetta simulazione fraudolenta dello stato di malattia del dipendente.
E' stato ritenuto del tutto ammissibile il ricorso ad indagini investigative per documentare l'attendibilità del certificato di malattia, producendo nel caso di specie supporti foto e video che hanno condotto al licenziamento del dipendente per giusta causa.
Questa sentenza conferma come anche le indagini difensive preventive in ambito informatico possono essere utilizzate dall'azienda in tale contesto. Sono numerosi i casi in cui il soggetto, ufficialmente in malattia, posta sui socialnetwork foto da congressi, da occasioni ludiche, da luoghi di villeggiatura, addirittura indicando la sua posizione geografica; o addirittura pubblica ebook o articoli.
Elementi che in un contesto di indaginin informatiche, anche con l'ausilio di tecniche OSINT, posso portare alla formulazione di una perizia informatica che inchioda il soggetto alle sue responsabiltà. a maggior ragione se queste azioni fossero intraprese con strumenti aziendali assegnati al dipendente; questi sarebbero i migliori testimoni per l'accucsa dell'azienda.
* Indagini Digitali
Lo Studio Fiorenzi dal 2003 svolge mediante i propri consulenti informatici forensi indagini informatiche e analisi forensi di dispositivi informatici di varia natura per conto di privati, aziende, avvocati, studi legali, enti, polizia giudiziaria e giudici, in ambito civile, penale e anche in stragiudiziale e in arbitrato.
Di seguito l'elenco delle tipologie d'Indagini e verifiche che normalmente trattiamo.
* Digital Intelligence OSINT
* Indagini e accertamenti su computer
* Indagini e accertamenti su Smartphone, Tablet e cellulari
* Bonifiche Dati Digitali
* Forensics Readiness
* Incident Response, indagini post incidente informatico
Una Indagine su un dispositivo informatico fornisce elementi spesso fondamentali a chiarire il quadro indiziario a patto che sia svolta da un professionista, un consulente informatico forense di consolidata esperienza.
L'indagine non può prescindere dall'esecuzione di una copia forense o acquisizione forense del dispositivo, che sarà allegata alla perizia informatica prodotta dal consulente informatico accreditato.
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Frodi assicurative, sì del CEDU agli investigatori privati
La Corte di Strasburgo ha dichiarato legittimo il ricorso alle investigazioni private per smascherare truffe ai danni delle assicurazioni
Il 17 gennaio scorso la Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) si è espressa a favore di una compagnia assicurativa che aveva ingaggiato un investigatore privato per smascherare una truffa, rigettando altresì il ricorso di una coppia svizzera. I fatti in questione risalgono al 2001 quando l'uomo era rimasto ferito a seguito di un incidente stradale. In qualità di passeggero, aveva avviato un'azione di risarcimento dei danni subiti contro i conducenti dei veicoli coinvolti, per un totale di 1,8 milioni di franchi. La compagnia assicurativa, ritenendo eccessiva la somma richiesta e per verificare le reali condizioni del proprio assistito, aveva deciso di affidarsi a una società di investigazioni private “autorizzata”.
Nel corso del 2006 i detective hanno fotografato e filmato per quattro giorni consecutivi i movimenti dell'uomo, constatando che quest'ultimo era in grado di condurre una vita normale e svolgere serenamente attività quali fare la spesa, lavare l'auto e alzare pesi. La donna appariva in alcune scene, ma era difficilmente identificabile. A seguito delle indagini, la coppia ha avviato un giudizio per azione illecita contro la privacy, ma il Tribunale federale elvetico ha respinto la richiesta. A questo punto marito e moglie si sono rivolti al CEDU, ma il risultato è rimasto invariato.
I giudici di Strasburgo hanno rigettato il ricorso, in quanto la sfera privata non è stato violata nel corso delle indagini. Infatti, l'uomo è stato ripreso in luogo pubblico e le informazioni sulla moglie, raccolte per caso e senza legami con l'inchiesta, sono lontane dal poter essere considerate una sorveglianza sistematica. Di fatto quindi, la sentenza dichiara legittima l'azione intrapresa dalla compagnia assicurativa, infliggendo un duro colpo ai così detti "furbetti delle assicurazioni". La decisione del CEDU conferma la possibilità da parte delle compagnie assicurative di affidarsi agli investigatori privati “autorizzati” per smascherare frodi, sempre più ricorrenti, senza rischiare di incappare nella violazione della privacy altrui.
Investigatore privato> Cybersecurity: Ivass e Ania aderiscono al CERTFin
(c) Fornito da Al Iniziative editoriali Imagoeconomica
IVASS e ANIA aderiscono al CERTFin, la struttura altamente specializzata sulla cybersecurity costituita da Banca d'Italia, Abi e Consorzio ABI Lab per rafforzare la collaborazione contro le minacce informatiche legate allo sviluppo delle nuove tecnologie e dell'economia digitale, garantendo una sempre maggiore sicurezza degli operatori del mondo bancario, assicurativo e finanziario italiano e dei servizi digitali offerti a famiglie, imprese e PA.
È quanto stabilito dalla convenzione firmata dal Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, dal Presidente dell'IVASS, Salvatore Rossi, dal Direttore generale dell'Abi, Giovanni Sabatini, dal Direttore generale dell'ANIA, Dario Focarelli e dal Presidente di ABI Lab, Pierfrancesco Gaggi, ad integrazione dell'accordo sottoscritto alla fine del 2016 per costituire il CERTFin. La nuova convenzione prevede, tra l'altro, l'ingresso di IVASS ed Ania nel Comitato Strategico a cui sono affidate le decisioni di indirizzo dell'organismo.
Basato sul principio della cooperazione tra pubblico e privato, il CERTFin ha il compito di innalzare la capacità di gestione dei rischi cyber degli operatori bancari, assicurativi e finanziari e la cyber resilience del settore finanziario italiano, attraverso il supporto operativo e strategico alle attività di prevenzione, preparazione e risposta agli attacchi informatici e agli incidenti di sicurezza. Inoltre viene svolta un'attenta attività di raccolta di dati, indicazioni e segnalazioni e di analisi dei principali fenomeni connessi all'universo della cybersecurity che possono avere impatto sul settore, consentendo l'efficiente e tempestivo scambio di informazioni tra gli operatori bancari e finanziari attivi in Italia. Basti pensare che, dall'avvio della sua attività nel 2017, l'organismo ha già inviato oltre 2200 segnalazioni relative a più di 1800 fenomeni rilevati e analizzati.
In linea con la Strategia Nazionale in tema di cybersecurity, il CERTFin svolge anche una funzione di raccordo con tutte le altre iniziative istituzionali avviate nel Paese in tema di sicurezza cibernetica e protezione delle infrastrutture critiche, consolidando la collaborazione e ampliando ulteriormente la rete di interlocutori istituzionali e di esperti a livello nazionale e internazionale. La partecipazione al CERTFin è aperta a tutti gli operatori del settore bancario assicurativo e finanziario: fino ad oggi sono 47 quelli che hanno già aderito all'iniziativa, 10 dei quali partecipano anche ad un "Team Virtuale" creato ad hoc per approfondire i principali fenomeni rilevati a vantaggio di tutto il settore.
Siamo specializzati inoltre nelle indagini patrimoniali/economiche /bancarie internazionali contro i promotori finanziari ed agenti di assicurazioni che mettano in essere delle truffe e dei raggiri per poi fuggano con il bottino incassato dall’ignaro assicurato. Purtroppo, la compagnia assicuratrice e gli istituti di credito per conto della quale l’agente lavorava sono chiamate a rispondere per una responsabilità oggettiva delle malefatte del proprio rappresentante. È quanto ha sancito una recente sentenza della Corte di Cassazione (sentenza 8 maggio – 24 settembre 2015, n. 18860): la compagnia assicurativa risponde, a livello civile, del comportamento illecito dell’agente che abbia truffato i clienti)
Eseguiamo indagini altamente professionali mediante accertamenti sui fatti e sui danni inerenti i vari sinistri al fine di tutelare la compagnia di assicurazioni sia in sede di liquidazione stragiudiziale dei danni che in sede giudiziale, civile e penale.
Le nostre attività non si limitano alle azio